Confappi, Confederazione piccoli proprietari di case, è un’associazione senza fini di lucro che ha quale finalità quella di ricevere i proprietari di case e di fornire informazioni e consulenza su tutte le problematiche relative alla casa e agli inquilini.
Essendo firmatari dell’accordo territoriale dei contratti concordati possiamo rilasciare il certificato di congruità obbligatorio per effettuare la registrazione all’agenzia dell’entrate.
L’interconnessione di Confappi ed Fna ci permette di fornire ai nostri associati informazioni sul condominio e sulla figura dell’amministratore al fine di armonizzare le rispettive esigenze.
AMMINISTRATORI IN PROROGATIO: E’ POSSIBILE COMPARIRE IN GIUDIZIO
La Cassazione ordinanza 1050 del 16 gennaio 2025, ha affermato che, in ambito condominiale, le clausole
del regolamento che limitino il potere dell'amministratore di stare in giudizio, anche se aventi natura
contrattuale, sono inefficaci non potendosi derogare alle disposizioni di legge sui poteri di rappresentanza
del mandatario. L’amministratore di condominio pur se in regìme di proroga, può conferire procura al fine
di emettere un precetto nei confronti di un condomino moroso. Si tratta di un atto conservativo, non
eccedente l'ordinaria amministrazione. In tale contesto è stata respinta l'opposizione a precetto proposta
da un condòmino a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento di quote condominiali
scadute, azionate mediante decreto ingiuntivo, fondata su due eccezioni: la carenza di legittimazione a
stare in giudizio dell'amministratore cessato dalla carica; e l'inesistenza della procura da quest'ultimo
rilasciata al difensore. Il principio è il seguente: eventuali norme pattizie non possono derogare alla
disciplina sulla rappresentanza processuale.
A cura di Erio Iurdana
(CONFAPPI Torino)
CONSENSO A MAGGIORANZA PER IL VIDEOCITOFONO
Per cambiare il citofono con il videocitofono condominiale, è necessario il consenso della maggioranza dei
presenti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. L'intervento di sostituzione,
infatti, non costituisce un'innovazione, bensì una manutenzione straordinaria. Tale principio è stato
affermato dal Tribunale di Torino con la sentenza 3 giugno 2024 numero 3247. Un condomino aveva
impugnato la delibera con cui l'assemblea aveva approvato la sostituzione dell'impianto citofonico comune
con un impianto di videocitofono, senza però raggiungere il quorum dei due terzi del valore dell'edificio
richiesto dall'articolo 1120, comma 1, CC per le innovazioni. L'intervento deliberato dall'Assemblea
prevedeva la sostituzione (con completo smantellamento), dell'impianto citofonico condominiale
esistente, costituito da più impianti citofonici relativi alle singole scale e alle quali si accedeva attraverso
un cancello pedonale, con un impianto elettrico esterno costituito da un videocitofono digitale di nuova
generazione e con installazione di tubazione interna, attualmente non esistente.
A cura di Arianna Cornelli
(CONFAPPI Pavia)