CONFAPPI TORINO

Confederazione piccola proprietà immobiliare


Confappi Torino

CONFAPPI TORINO

Confappi, Confederazione piccoli proprietari di case, è un’associazione senza fini di lucro che ha quale finalità quella di ricevere i proprietari di case e di fornire informazioni e consulenza su tutte le problematiche relative alla casa e agli inquilini.

Essendo firmatari dell’accordo territoriale dei contratti concordati possiamo rilasciare il certificato di congruità obbligatorio per effettuare la registrazione all’agenzia dell’entrate.

L’interconnessione di Confappi ed Fna ci permette di fornire ai nostri associati informazioni sul condominio e sulla figura dell’amministratore al fine di armonizzare le rispettive esigenze.

Servizi

Le aziende partner della nostra associazione potranno intervenire
per ogni vostra esigenza personale e legata alle vostre proprietà immobiliare.
LOCAZIONE ABITATIVA E
COMMERCIALE
CONTRATTO DI LOCAZIONE CONCORDATO,
LIBERO E COMMERCIALE
REGISTRAZIONE, RISOLUZIONE E
SUBENTRO
DICHIARAZIONE D'USO AL COMUNE PER AGEVOLAZIONI IMU
PRIMA ASSISTENZA NELLA GESTIONE
DELLE MOROSITÀ
GESTIONE CONDOMINIALE
E CONTROLLO BILANCI
Confappi Torino
ULTIMA NEWS

MARZO-APRILE PROPRIETA' IMMOBILIARE

AMMINISTRATORI IN PROROGATIO: E’ POSSIBILE COMPARIRE IN GIUDIZIO

La Cassazione ordinanza 1050 del 16 gennaio 2025, ha affermato che, in ambito condominiale, le clausole

del regolamento che limitino il potere dell'amministratore di stare in giudizio, anche se aventi natura

contrattuale, sono inefficaci non potendosi derogare alle disposizioni di legge sui poteri di rappresentanza

del mandatario. L’amministratore di condominio pur se in regìme di proroga, può conferire procura al fine

di emettere un precetto nei confronti di un condomino moroso. Si tratta di un atto conservativo, non

eccedente l'ordinaria amministrazione. In tale contesto è stata respinta l'opposizione a precetto proposta

da un condòmino a seguito della notificazione dell'intimazione di pagamento di quote condominiali

scadute, azionate mediante decreto ingiuntivo, fondata su due eccezioni: la carenza di legittimazione a

stare in giudizio dell'amministratore cessato dalla carica; e l'inesistenza della procura da quest'ultimo

rilasciata al difensore. Il principio è il seguente: eventuali norme pattizie non possono derogare alla

disciplina sulla rappresentanza processuale.

A cura di Erio Iurdana

(CONFAPPI Torino)

CONSENSO A MAGGIORANZA PER IL VIDEOCITOFONO

Per cambiare il citofono con il videocitofono condominiale, è necessario il consenso della maggioranza dei

presenti in assemblea che rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio. L'intervento di sostituzione,

infatti, non costituisce un'innovazione, bensì una manutenzione straordinaria. Tale principio è stato

affermato dal Tribunale di Torino con la sentenza 3 giugno 2024 numero 3247. Un condomino aveva

impugnato la delibera con cui l'assemblea aveva approvato la sostituzione dell'impianto citofonico comune

con un impianto di videocitofono, senza però raggiungere il quorum dei due terzi del valore dell'edificio

richiesto dall'articolo 1120, comma 1, CC per le innovazioni. L'intervento deliberato dall'Assemblea

prevedeva la sostituzione (con completo smantellamento), dell'impianto citofonico condominiale

esistente, costituito da più impianti citofonici relativi alle singole scale e alle quali si accedeva attraverso

un cancello pedonale, con un impianto elettrico esterno costituito da un videocitofono digitale di nuova

generazione e con installazione di tubazione interna, attualmente non esistente.

A cura di Arianna Cornelli

(CONFAPPI Pavia)

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